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Procura Cassazione
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Thursday 18 February 2021
Il principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario dovrebbe applicarsi anche agli atti di accertamenti tributario.
Scissione effetti notifica tra mittente e destinatario - Applicabilità anche agli atti di accertamenti tributario - Esecuzione della notifica attraverso il messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 - Esclusione della decadenza.
Procura Generale della Cassazione, 04 January 2021, n. .
Thursday 25 February 2021
Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio ha efficacia immediatamente esecutiva.
Famiglia – Assegno di mantenimento – Revisione – Efficacia immediatamente esecutiva.
Il provvedimento adottato dal tribunale su ricorso del coniuge che chieda la revisione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio ha efficacia immediatamente esecutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 17 November 2020, n. .
Tuesday 06 October 2020
Usura e interessi di mora: la richiesta del Procuratore generale di enunciazione dei principi di diritto.
Usura – Interessi di mora – Requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "Fuori mercato", donde la formula: "T.e,g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ìvi prevista.
Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Anche in corsa di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene &l'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs, n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ..
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod, civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 18 September 2020, n. .
Tuesday 22 September 2020
Procura della Cassazione: l'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi con decreto ingiuntivo sulla base della parcella e del parere di congruità del Consiglio dell'ordine.
Procura della Cassazione – Richiesta di enunciazione di principio di diritto – Avvocato – Compensi per prestazioni professionali – Decreto ingiuntivo sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine.
L'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.
La persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la legge n. 2772012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla legge n. 247/2012 e ai relativi Decreti Ministeriali attuativi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 30 July 2020, n. .
Wednesday 23 September 2020
Nel procedimento monitorio l'onere di esperire il tentativo di mediazione è a carico del creditore.
Procedimento per decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo di mediazione - Creditore opposto.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 04 March 2020, n. .
Friday 25 September 2020
Procura Cassazione: L’ordine di cancellazione dei gravami va eseguito indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione.
Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione della cancellazione indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c..
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determina, in forza dell'art. 2878, n. 7), cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari - Ufficio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 22 November 2019, n. .
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